
Lo scorso 14 maggio è stata una giornata di mobilitazione nazionale voluta dalla Campagna “Fermare DDL Concorrenza, difendere acqua, beni comuni, diritti e democrazia”. Nonostante la rilevanza dei temi- a partire dall'acqua – per l'interesse che riguarda intere comunità, sui principali media non c'è traccia e non è solo perché il dibattito è focalizzato sulla guerra in Ucraina. Del disegno di legge sulla concorrenza e il mercato se ne sta parlando ovviamente ma in questo giorni a farla da padrona sono le questioni “balneari” che provocano uno scontro tra le variegate forze politiche che sostengono il Governo Draghi. Ci riferiamo alle concessioni per le spiagge che nonostante la contrarietà di Bruxelles e la decisione del Consiglio di Stato per il quale le attuali concessioni sono valide fino dicembre 2023, la Commissione del Senato ha riaperto la possibilità di rimandare di altri cinque anni le gare per l'assegnazione. Le elezioni amministrative (Arzachena e Stintino in Sardegna, Sabaudia e San Felice al Circeo nel Lazio, Forte dei marmi in Toscana, Riccione in Emilia Romagna ma anche Genova e Palermo) sono alle porte e i partiti vanno accontentati, soprattutto la Lega.
Le frizioni nella maggioranza ci sono anche per altri temi del DDL Concorrenza previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sulle quali conta l'opposizione dal territorio dei movimenti per i beni comuni, e per l'acqua in particolare, che vuole approfittare delle “contraddizioni importanti che potrebbero portare a modifiche significative del DDL Concorrenza”, come si legge nel sito della Campagna.
Purtroppo finora in Parlamento e nel Paese non c'è stato niente che assomigli ad una discussione seria per la profondità e, come vedremo, per l'impatto che avranno le decisioni sul DDL quando verrà definitivamente approvato. Un impatto dal quale non è immune lo stesso concetto di democrazia che non può essere intesa solo come il semplice diritto di voto.
Tralasciando le questioni balneari sulle quali tutt'ora non c'è accordo, qualcosa si sta muovendo per porre qualche limite al Governo e di conseguenza ad una privatizzazione su vasta scala. Dopo un confronto tra governo e maggioranza e su pressione di alcuni parlamentari, LEU in particolare, si recepirebbero nel testo, composto da 32 articoli, tutele sul servizio di gestione dell'acqua, anche per scegliere “tra autoproduzione e ricorso al mercato”, avendo “adeguata considerazione” per le differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica. Si vedrà al momento dell'approvazione in Parlamento quanto e se le modifiche saranno sostanziali.
La contrarietà di fondo al disegno di legge è dettata dal fatto che si apre ad una valanga di privatizzazioni che eliminerebbero le gestioni pubbliche di beni e servizi essenziali per i cittadini e con uno Stato che, con il pretesto di un “riordino” e della bontà della concorrenza, intende avocare a sé le decisioni.
L'art. 1 del disegno addirittura recita che l'intervento è necessario «per rafforzare la giustizia sociale, la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici, la tutela dell'ambiente e il diritto alla salute dei cittadini». Come se il mercato e il suo sottostante motore, il profitto, in questi anni abbia dato servizi migliori (vedi cosa è successo in Lombardia con la pandemia ad esempio) e a tutti, abbia tutelato l'ambiente (siamo sull'orlo di una catastrofe ambientale sul Pianeta) e abbia eliminato le sperequazioni e le disuguaglianze sociali (basta leggere qualsiasi report e si constata il contrario). Evidentemente una posizione ideologica, liberista, sostenuta più o meno da tutti i partiti al governo vista l'accettazione del disegno di legge.
Va anche detto che il DDL sulla concorrenza e il mercato è un adempimento ordinario a cui deve attendere il Governo annualmente su proposta del Ministro dello sviluppo economico (Giancarlo Giorgetti, Lega) e previa consultazione della Conferenza Stato-regioni, che viene approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso al Parlamento per la discussione e l'approvazione. Ma la complessità e l'ampiezza non ha niente di ordinario anzi è uno stravolgimento dello dell'attuale configurazione. Infatti, come spiega l'ex presidente di sezione del Tribunale di Milano, Marco Manunta, «richiamando la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, prevista dall'art. 117 lett. e) della Costituzione, il governo intende eliminare tutte le gestioni pubbliche dei servizi locali, espressamente ricomprendendo trasporti, rifiuti e acqua potabile. Servizi che, sottratti “finalmente” ai Comuni, verranno messi sul mercato. Ma non basta: il “mercato” verrà esteso anche alle reti idriche e a quelle del gas con la cessione ai privati anche di queste infrastrutture strategiche» [1].
Sempre Manunta chiarisce quali contenuti dell'art. 6 del DDL risultino più impattanti e perché. Si tratta delle previsioni contenute nelle lett. da f) a i) dello stesso articolo 6 e che
«riguardano il modello dell'autoproduzione, cioè, della gestione del servizio da parte dell'ente locale in forma diretta (in economia) o tramite un apposito ente pubblico (azienda speciale), ovvero, ancora, mediante una società, formalmente di diritto privato, ma integralmente controllata dallo stesso ente locale (in house). Ai fini dell'affidamento del servizio in una di tali forme il DDL esige “una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione…che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e della qualità e dei costi dei servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato”. Cioè, la gestione pubblica di un servizio pubblico è di per sé gravemente sospetta e va severamente controllata. Così, l'ente locale che, malauguratamente, opterà per l'autoproduzione, dovrà passare anche sotto altre forche caudine: dovrà, in particolare, “trasmettere tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il modello dell'autoproduzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato” e sarà assoggettato a “sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica e della tutela della concorrenza”. Quanto a quest'ultimo aspetto, relativamente al servizio idrico o a quello di raccolta dei rifiuti, parlare di concorrenza è un vero fuor d'opera, perché si tratta di servizi che non possono essere gestiti se non in regime di monopolio: si tratta, cioè, dei più classici esempi di “monopoli naturali”. […]. Per contro, rispetto alle gestioni affidate ai privati, non si applica alcuna delle misure di sorveglianza previste per le gestioni pubbliche, nemmeno se si rivelassero del tutto inefficienti e antieconomiche (salvo che l'ente affidante possa procedere alla revoca della concessione): una disparità di trattamento clamorosa e del tutto ingiustificabile data l'identità delle situazioni. L'asfissiante e penetrante controllo nei confronti della gestione pubblica è, dunque, palesemente diretto a costringere gli enti locali a passare la mano ai privati.» [2].
Senza voler qui aprire una questione ben nota e cioè quella di un referendum che ha già bocciato nel 2011 la privatizzazione voluta nel 2008 dal governo Berlusconi, affidiamo alle parole della docente di Diritto costituzionale nell'Università di Torino, Alessandra Algostino su alcuni aspetti relativamente al ruolo delle autonomie e dei Comuni in particolare così come declinati dalla Costituzione e di cui il DDL tiene in scarsa considerazione.
Algostino precisa che
«l'autonomia locale è inserita tra i principi fondamentali della Costituzione: a sottolineare la volontà di valorizzare l'autonomia in sé, al di là dei modelli organizzativi di cui al Titolo V. E l'inserimento tra i principi fondamentali dell'autonomia induce a insistere sulla connessione che esiste tra l'autonomia locale e principi quali democrazia, sovranità popolare, uguaglianza, solidarietà, sul rapporto con i diritti, con il progetto di emancipazione.» [3]. E dalla Costituzione promana il Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali (D. lgs. n. 267 del 2000) « laddove all'articolo 1 si afferma che: “Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” (c. 1); i Comuni hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa e impositiva finanziaria nei limiti di statuti, regolamenti e leggi (c. 4); hanno funzioni proprie e funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà (c. 5). In specie, “spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale”, in particolare nei “servizi alla persona e alla comunità”, nell'”assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico” (art. 13 TU).» [4].
Tutto questo è anche in linea, spiega sempre la Algostino, con la Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985, ratificata ed eseguita con legge n. 439 del 1989). Ma «l'articolo 6 del Ddl concorrenza si inserisce in opposizione, in distonia, rispetto a questo quadro. In esso emerge come centrale, non l'idea di servizio a tutela dei diritti, per la realizzazione della dignità della persona, per il progetto di emancipazione, ma il rispetto della tutela della concorrenza. La concorrenza è presentata come elemento prioritario, come se solo da essa potessero derivare coesione sociale e territoriale.» [5].
Pasquale Esposito
[1] Marco Manunta, Il d.d.l. 2021 sulla concorrenza. Una privatizzazione annunciata, 19 febbraio 2022,
[2] Marco Manunta, ibidem
[3] Alessandra Algostino, Il Ddl concorrenza e la sorte dei servizi pubblici locali. Due visioni del mondo si scontrano, 18 Febbraio 2022
[4] Alessandra Algostino, ibidem
[5] Alessandra Algostino, ibidem
-----------------------------
-----------------------------
Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.
Usiamo i social in maniera costruttiva.
Condividi l'articolo.
Condividi la cultura.
Grazie