Ergastolo ostativo tra lavoro vero o presunto

carcere pena di morte

history 3 minuti di lettura

Porta il numero 253 del 2019 la sentenza con cui la Corte Costituzionale ha reso pubbliche le motivazioni in base alle quali, nell'udienza del 23 ottobre 2019, aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4bis O.P. ove non si contempla che il giudice possa concedere il permesso premio al detenuto, in regime di ostativo, nelle condizioni indicate.
Al riguardo si legge nel comunicato stampa che il detenuto per un reato di associazione mafiosa e/o di contesto mafioso può essere premiato se collabora con la giustizia ma non può essere punito ulteriormente, negandogli benefici riconosciuti a tutti, se non collabora.
Ne deriva che la presunzione di pericolosità rimane ma non in modo assoluto in quanto può essere superata se al magistrato di sorveglianza sono noti elementi tali da escludere che il detenuto abbia ancora collegamenti con l'associazione criminale o che vi sia pericolo che possa ripristinarli.
Non basta quindi un regolare comportamento carcerario (buona condotta) o la partecipazione al percorso rieducativo magari supportato da una semplice dichiarazione di dissociazione a far superare la presunzione di pericolosità, bensì occorre che vi siano elementi capaci di dimostrare il venir meno del vincolo imposto dal sodalizio criminale.
Chiusa così la vicenda, per la parte che riguarda la magistratura, non resta che attendere la reazione minacciata della politica.

Intanto ci godiamo, attraverso il sito del Ministero o dalla stampa, le iniziative che il Ministro della Giustizia ha voluto intraprendere con la istituzione dell'Ufficio centrale per il lavoro dei .
Dal di Rebibbia capofila delle iniziative Mi riscatto per…, il ministro , ha voluto rilanciare un progetto che ora sembrerebbe assumere una dimensione nazionale; d'altronde ha dichiarato che “non condivide la visione di una giustizia confinata in un perimetro che sia quello delle aule di tribunale o di una cella. Se questo è il comune sentire è ora di scardinarlo“.
Ha inoltre sottolineato che, pur non rinnegando le sue posizioni sulla certezza della pena, rivendica la validità di un indirizzo che trova il suo fondamento nella Costituzione. Ha inoltre aggiunto: “io sono considerato un ministro giustizialista, ma il modo migliore per garantire la sicurezza dei cittadini è quello di preparare i detenuti a un adeguato reinserimento nella società, facendo loro acquisire tesori di competenze e esperienze professionali attraverso la dignità del lavoro.
Parole forti queste, “adeguato reinserimento nella società“, all'interno di impegni seri: “garantire la sicurezza dei cittadini” che possono trovare solo positivi riscontri in quanto si parla, nell'un caso e nell'altro, di esseri umani “adeguatamente reinseriti e garantiti“.
Se son fiori, fioriranno!

Corre, da ultimo, l'obbligo di rilevare che la necessità di rilanciare tale progetto altro non significa, andando dietro negli anni, che tutto quello che è stato fatto a riguardo, se è stato fatto, non è risultato né sufficiente e né utile al detenuto e alla società.
In questi anni pregressi è da ricomprendersi anche il periodo che va dal 1 giugno 2018 ad oggi; periodo in cui il ministro Alfonso Bonafede è stato, e continua ad esserlo, Ministro della Giustizia.
Ebbene signor ministro, l'indirizzo di cui giustamente rivendica la validità, ha dovuto attendere quasi 17 mesi per vedere la Sua attenzione.
Ad attendere, purtroppo, è stata soprattutto la società civile che pretende sicurezza, e l'essere umano detenuto che attende una seconda possibilità, confinato in quel perimetro che a lei non piace.

Guido Peparaio

canale telegram Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Newsletter Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.
Usiamo i social in maniera costruttiva.
Condividi l'articolo.
Condividi la cultura.
Grazie

In this article