
La parola che nella lingua italiana predispone l'animo umano a un immediato scontro di sensazioni contrapposte, è ergastolo, il cui significato è pena detentiva a vita o più crudelmente pena del carcere a vita.
La parola ergastolo suscita due sensazioni fra loro contrastanti.
La prima è fiducia, probabilmente minoritaria, fondata sulla certezza che il recupero e il reinserimento nella società civile di un condannato per reati gravissimi, possa avere successo, al termine di un adeguato percorso.
La seconda è sfiducia, probabilmente maggioritaria, del tutto fondata sulla certezza che non vi sia possibilità di recupero di un condannato per reati gravissimi.
Detto che la malavita in generale (e la mafia in particolare, con le sue forme aberranti) non aiuta di certo la prima sensazione a diventare maggioritaria – per quanto riguarda la seconda, bisogna ammettere che la sua affermazione porterebbe a costruire un carcere dopo l'altro escludendo, per sempre, recupero e reinserimento in società.
Fanno eccezione i bambini che non solo ignorano il sostantivo maschile ergastolo, tolto qualche sfortunata eccezione, ma che non si sognano di pensare alla possibilità che anche il più birbante fra loro possa essere privato di un'altra possibilità. Per questo, escludono dal gioco il birbante e lo fanno anche più volte, ma solo per il tempo necessario a fargli comprendere che quello non è il giusto comportamento.
L'ergastolo è disciplinato dall'art. 22 del Codice Penale che esordisce così: la pena dell'ergastolo è perpetua. Prima però, ed è bene non dimenticarlo mai, è disciplinato insieme all'intera materia dall'art. 27 della Costituzione Italiana che stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Utile, direi fondamentale, è quindi ricordare che la Convenzione europea dei diritti umani stabilisce, all'art. 3, che nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamenti inumani e degradanti.
Da tutto questo ne deriva la possibilità, prevista dal nostro Ordinamento Penitenziario, che il condannato all'ergastolo possa essere ammesso a godere di benefici quali: permessi premio, libertà condizionale, detenzione domiciliare, attività lavorativa esterna al carcere. Benefici certamente non semplici da ottenere perché fittamente regolati e indissolubilmente legati alla buona condotta del richiedente che di suo, conferma la positiva finalità rieducativa della pena che sta scontando.
Gli stessi benefici possono essere riconosciuti a chi è condannato all'ergastolo ostativo, di cui da qualche tempo si parla, ma mai come in questi giorni che seguono a riguardo al definitivo pronunciamento della Corte di Strasburgo in cui si è stabilito che le Legge 26 luglio 1975 n. 354 che lo regola va riformata. Riformata giacché viola il diritto, a non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti.
Per ben comprendere va detto che l'ergastolo ostativo rappresenta la risposta legislativa all'emergenza mafiosa che, è sempre bene rilevarlo, va aspramente combattuta.
Con questa pena sono colpiti coloro che commettono delitti in contesti di criminalità organizzata, avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del Codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere).
Costoro possono essere ammessi ai benefici citati alla sola tranciante condizione che prevede la collaborazione con la giustizia (art. 4 bis comma 1 Legge 26 luglio 1975 n. 354).
Di qui gli interrogativi che, tra gli altri, a Strasburgo si sono posti e cioè:
– la non collaborazione non può escludere a priori che il condannato non si sia pentito;
– la non collaborazione non implica che il condannato è ancora in contatto con le organizzazioni malavitose e quindi costituisca ancora un pericolo per la comunità sociale;
– la non collaborazione può derivare dalla paura di mettere in pericolo la vita dei propri familiari oltre a quella propria.
Ciò detto vi è da aggiungere che la Corte Costituzionale è chiamata a esprimersi sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia riguardo al tema di accesso al beneficio penitenziario del permesso premio per il condannato all'ergastolo ostativo che non abbia collaborato con la giustizia.
Il tema difficile, complesso, snervante, come capite è sempre il medesimo: della vita di un essere umano si discute. Una vita malata nella quale si è obbligati a entrare per decidere, oltre ogni ragionevole dubbio, se e quante possibilità di guarire gli si può concedere.
Mestiere difficile se non sei un bambino.
Guido Peparaio
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