
Prima di rispondere a questa domanda è necessario fare un passo indietro di 90 anni ed indossare i panni del legislatore del 1930 si, perché in quegli anni, l’uomo rappresentava la forza-lavoro che poteva offrire, mentre il suicidio l’atto con il quale tale forza-lavoro veniva sottratta.
Oggi, con l’avvento della Carta Costituzionale, si valorizza l’uomo in quanto persona, in quanto bene della vita ancor di più in quei casi in cui di “vita” non si può parlare.
Ecco, in quest’ottica che vede la crescente attenzione per la libertà di autodeterminazione individuale, proverò a ripercorre, con grande rispetto, i punti salienti della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019 avente per oggetto il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 580 del c.p. [1] promosso dalla Corte di Assise di Milano con l’ordinanza del 14.02.2018 e meglio nota alla collettività per aver tentato di mettere un punto fermo alla vicenda che ha coinvolto Marco Cappato e dj Fabo.
La questione di legittimità costituzione ha investito l’art. 580 del c.p. nella parte in cui “incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio” ed ancora nella parte in cui prevede che “le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 [recte: 12] anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione”.
Notiamo subito come sia forte la volontà di tener distinte le due condotte – aiuto al suicidio da un lato ed istigazione al suicidio dall’altro.
“Non possiamo e non devono essere considerate condotte tra loro alternative” sostiene la Corte di Assise che censura la condotta di Marco Cappato per aver rafforzato il proposito di suicidio di dj Fabo e per averne agevolato l’esecuzione.
Vedremo subito come la prima ipotesi accusatoria cadrà immediatamente giacché dall’istruttoria emergerà che il noto dj Fabo avrebbe maturato in piena autonomia ed in epoca antecedente l’intervento di Marco Cappato la decisione ultima di rivolgersi all’associazione svizzera.
Per la seconda ipotesi accusatoria la Corte di Assise sostiene che “l’accompagnamento in auto di dj Fabo presso la clinica svizzera ad opera di Marco Cappato” avrebbe integrato la conditio sine qua non dell’evento quale l’aiuto al suicidio.
Ma quando l’aiuto al suicidio deve considerarsi una condotta penalmente rilevante?
Sul punto troviamo una sola sentenza della Cassazione, sez. I Pen, 6 febbraio-12 marzo n. 3147/1998 che in riferimento alla censura secondo cui “è punito chiunque agevola «in qualsiasi modo» l’esecuzione dell’altrui proposito di suicidio sostiene che la nozione di aiuto penalmente rilevante deve essere intesa nel senso più ampio, comprendendo ogni tipo di contributo materiale all’attuazione del progetto della vittima (fornire i mezzi, offrire informazioni sul loro uso, rimuovere ostacoli o difficoltà che si frappongono alla realizzazione del proposito e via dicendo, ovvero anche omettere di intervenire, qualora si abbia l’obbligo giuridico di impedire l’evento)“.
E se invece la condotta di aiuto al suicidio non abbia contribuito a determinare o rafforzare il proposito della vittima potremo considerarla penalmente rilevante?
Ecco questo è l’interrogativo posto dalla Corte di Assise di Milano.
La Corte Costituzionale fornisce un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p. valorizzando il principio personalistico posto dall’art. 2 Cost; l’inviolabilità della libertà della persona posto dall’art. 13 Cost; il diritto all’autodeterminazione individuale nei trattamenti terapeutici posto dall’art. 32 Cost; art 2 ed art. 8 CEDU che riconoscono il diritto alla vita ed il diritto al rispetto della vita privata ed infine la Legge n. 219/ 2017 “(Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), che «positivizza» il diritto del paziente, persona capace di agire, di rifiutare qualsiasi tipo di trattamento sanitario, ancorché necessario per la propria sopravvivenza e quindi di “lasciarsi morire”. (compresi quelli di nutrizione e idratazione artificiale), nonché il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure, individuando come oggetto di tutela da parte dello Stato «la dignità nella fase finale della vita».
Secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornite dalla Corte Costituzionale il bene giuridico protetto dall’art. 580 c.p. “non è il diritto alla vita ma la libertà e la consapevolezza di porvi fine evitando influssi che alterino la sua scelta”.
Sulla scorta di tali considerazioni deve ritenersi penalmente irrilevante e quindi inoffensiva la condotta concretatasi in aiuto al suicidio che non abbia inciso sul percorso deliberativo della vittima della quale andrebbe invece valorizzata la natura di strumento per la realizzazione di quanto deciso da un soggetto che esercita una libertà costituzionale – art. 2, art. 13 co.1 art 117 Cost.
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 207/2018 ha circoscritto l’illegittimità Costituzionale della norma in esame in presenza di quattro condizioni caratterizzanti l’aspirante suicida:
1) patologia irreversibile;
2) grave sofferenza fisica o psicologica;
3) dipendenza da trattamenti di sostegno vitale;
4) capacità di prendere decisioni libere e consapevoli
Con l’ordinanza n. 207/2018 la Corte Costituzionale ha richiesto l’intervento del legislatore affinché dettasse regole compatibili con le esigenze da tutelare.
Ancora oggi registriamo un vuoto normativo di cui non possono farsi carico i giudici della Corte Costituzionale dal momento che è lo stesso art. 25 Cost. ad imporre che i confini della norma penale siano determinati e precisi.
Perché parliamo di vuoto normativo nonostante la già citata legge n. 2019/2017 consenta al paziente di “lasciarsi morire alle condizioni sopra indicate?”
Bene, l’obiettivo di questa battaglia è ottenere qualcosa di più della possibilità del paziente di lasciarsi morire, qualcosa di più della possibilità di accedere ad una sedazione profonda, qualcosa di più di una terapia del dolore e di cure palliative, qualcosa di più di un trattamento che ha come effetto l’annullamento totale e definitivo della coscienza e della volontà del soggetto sino al momento del decesso.
La sfida più grande oggi è quella di riconoscere al paziente, capace di agire e nelle circoscritte condizioni indicate dalla Corte Cost., la possibilità di porre fine alla propria esistenza in modo dignitoso per sé e per i propri cari.
Nonostante l’inerzia del legislatore ed i ripetuti inviti a legiferare i Giudici della Corte Costituzionale con la sentenza n. 242/2019 hanno quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui “non esclude la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.
Sentenza politica? Forse!
L’augurio è che il tentativo di “presa di posizione” raggiunto con i principi sopra espressi dalla Corte Costituzionale possa presto concretizzarsi in una valida azione legiferativa.
Ad oggi, purtroppo, alla domanda “Esiste la libertà di scegliere quando e come porre termine alla propria esistenza?” dobbiamo rispondere NO!
Agnese Somma
[1] Art 580 c.p. istigazione o aiuto al suicidio
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