
La moderna tutela dei consumatori, nacque negli Stati Uniti d'America verso la metà del secolo scorso ad opera di un giovane avvocato semisconosciuto: Ralf Nader. Nel 1965, quando la General Motors lanciò con successo la coupè Chevrolet Corvair, Nader pubblicò il libro-denuncia “Unsafe at Any Speed: the Designed in Dangers of the American Automobile” prima grande inchiesta sulla pericolosità delle auto. Il testo ebbe un tale successo e risonanza nel mondo politico e civile che meno di due anni dopoil Congresso Usa approvò l'Automobile Security Act, riguardante i criteri di sicurezza nella produzione delle automobili e tutt'ora vigente.
Il fenomeno del consumerism in altre parole il riconoscimento di alcuni specifici diritti del cittadino nella sua veste di consumatore di beni, di cliente o di utente di servizi, comincia a diventare un problema particolarmente avvertito sul finire degli anni '60 anche in alcuni paesi europei come ad esempio in Francia, Olanda e Belgio, con l'emanazione di prime discipline normative rivolte all'informazione del consumatore. Ma, la vera svolta, al di là di sensibilità dei singoli Stati, può ravvisarsi nel progressivo cammino in direzione dell'integrazione europea. Infatti, nei primi anni '70, il Parlamento europeo apre un dibattito sull'esigenza di una politica di efficace protezione dei consumatori.
Questa politica ad opera delle istituzioni comunitarie ha conosciuto un notevole sviluppo fino a diventare un costante punto di riferimento per l'azione comunitaria.
A tale scopo si assiste con una certa frequenza alla previsione di regole che contemperino sia le esigenze del crescente benessere economico sia le condizioni per migliorare la vita e la sicurezza della collettività.
Il primo passo in questa direzione, oltre alla costituzione nel 1973 del Comitato consultivo dei consumatori, è stato, due anni più tardi, l'iniziativa del Consiglio di indicare un «Programma preliminare della CEE per una politica di protezione e di informazione del consumatore». In esso il consumatore viene considerato, a prescindere dall'essere «controparte (anche indiretta) dell'impresa», come fruitore dei benefici derivanti dalla concorrenza e dal mercato, in un'ottica più ampia che non lo vede più solo nella sua veste usuale di «compratore e utilizzatore di beni e di servizi per il proprio uso personale, familiare o collettivo», ma anche «come individuo interessato ai vari aspetti della vita sociale che possono direttamente o indirettamente danneggiarlo come consumatore». In questa sede sono state poi individuate cinque categorie di diritti fondamentali del consumatore in quanto tale:
a) il diritto alla protezione della salute e della sicurezza;
b) alla tutela degli interessi economici;
c) al risarcimento dei danni;
d) all'informazione e all'educazione;
e) alla rappresentanza.
Tali indicazioni, hanno trovato concreta attuazione in una serie di atti normativi in cui l'interesse del consumatore è considerato in posizione addirittura preminente rispetto agli interessi imprenditoriali nei confronti dei quali costituisce un vincolo. Questo interesse indirizzato verso un regime di maggior protezione dei consumatori ha trovato il più ampio riconoscimento nel riferimento normativo esplicito contenuto nell'Atto unico del 1986.
Oltre ad innovazioni di ordine strutturale e procedimentale, l'art. 18 dell'Atto unico ha inserito tra le previsioni del Trattato una disposizione specificatamente indirizzata alla tutela dei consumatori. L'art. 100 A, infatti, dispone che le proposte della Commissione in materia di protezione dei consumatori devono basarsi su «un livello di protezione elevato». Istanza protezionistica che, secondo alcuni, deve essere sempre commisurata al «criterio della ragionevolezza» per evitare che si trasformi in un mezzo di ricatto da parte di quello Stato membro che, avendo adottato una regolamentazione particolarmente restrittiva, pretenda di imporre che tutta la Comunità si adegui al proprio standard opponendo, altrimenti, un veto alle proposte di armonizzazione della Commissione.
La politica di protezione del consumatore è considerata fra i punti basilari per conseguire l'obiettivo della totale integrazione comunitaria, tanto da avere la sua consacrazione con il Trattato di Maastricht sull'Unione europea, entrato in vigore il 1 novembre 1993 e l'introduzione di un apposito Titolo dedicato alla protezione dei consumatori (art. 129 A).
Questa disposizione prevede che la Comunità realizzi:
a) misure di protezione nell'ambito della realizzazione del mercato interno;
b) azioni specifiche di sostegno e di integrazione della politica dei vari Stati membri rivolte alla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori, garantendo loro una informazione adeguata.
In questo senso la politica dei consumatori è stata costituzionalizzata a livello europeo, divenendo uno degli obiettivi generali della Comunità. Infine, il Trattato di Amsterdam del 1997, non fa che generalizzare una situazione di attenzione ai diritti dell'uomo, alle posizioni di debolezza e alla qualità della vita.
In quest'ordine di idee, il «consumatore» entra nel nostro codice civile con la legge n. 52/1996 con la quale, nel dare attuazione alla direttiva sulle clausole vessatorie nei contratti (n. 93/13/CEE), è stato inserito, dopo l'art. 1469, un capo XIV-bis, recante una disciplina dei «contratti del consumatore». Due anni dopo, la legge n. 281/1998, ha definitivamente consacrato questa cittadinanza estesa anche alle loro associazioni.
Accanto al riconoscimento cresce, parallelamente, l'interesse ad individuare gli strumenti di tutela. Anzitutto, la sicurezza e la responsabilità del produttore, affinché i prodotti immessi sul mercato non siano difettosi, pericolosi o non sicuri. A seguire, l'esigenza di attribuire un adeguato livello informativo sull'operazione economica da compiere. Poi, ristabilire una posizione di parità sostanziale e non solo, formale, tra le controparti del rapporto. La tutela viene poi resa effettiva con meccanismi di ripensamento, sotto forma del diritto di recesso, quando il consumatore – si presume – non abbia potuto maturare una decisione di acquisto consapevole (vendita fuori dai locali commerciali), ovvero qualora, come nella vendita a distanza, non possa, a cagione del mezzo, materialmente toccare il bene. La possibilità di azioni collettive da parte delle associazioni dei consumatori o, comunque, dell'estensione a queste associazioni (ma anche, per es., alle Camere di commercio) di poteri di denuncia e di attivazione di procedure di soluzione delle controversie, a latere degli ordinari strumenti giurisdizionali, troppo farraginosi e costosi rispetto all'entità del contendere (ovviamente, intesa in riferimento al singolo consumatore).
Lucia Feroce
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